Art. 2.
(Contenimento della spesa e pubblicità dei bilanci).

      1. A decorrere dall'anno finanziario 2008 e fino all'anno finanziario 2012, la spesa complessiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero è ridotta annualmente nella misura del 2 per cento rispetto all'anno precedente.
      2. I bilanci annuali della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, della Corte costituzionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono resi pubblici secondo modalità determinate dai medesimi organi.
      3. I bilanci annuali della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle regioni, delle province, dei comuni e di tutti gli enti pubblici sono pubblicati in un apposito sito internet, tenuto e aggiornato a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo un modello uniforme di bilancio, predisposto secondo criteri che assicurino la chiarezza e la comparabilità delle principali voci di spesa, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Ai Presidenti e ai componenti di organi costituzionali, giurisdizionali, della magistratura, degli enti pubblici e delle società a prevalente partecipazione pubblica non spettano, in conseguenza della cessazione dall'incarico, benefìci erogati sotto forma di servizi quali la disponibilità di automobili di servizio, di locali o di personale addetto.

 

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